Art. 5.
(Incompetenza territoriale).

      1. La competenza territoriale è inderogabile.
      2. L'incompetenza territoriale è rilevabile, anche d'ufficio, soltanto nel grado al quale il vizio si riferisce.
      3. La sentenza dei giudici tributari che dichiara la propria incompetenza rende incontestabile l'incompetenza dichiarata e la competenza territoriale in essa indicata, se il processo viene riassunto a norma del comma 5.
      4. Non si applicano gli articoli 42 e 43 del codice di procedura civile sui regolamenti di competenza.
      5. La riassunzione del processo davanti ai giudici tributari dichiarati competenti deve sempre essere effettuata con ricorso di parte nel termine perentorio fissato nella sentenza o, in mancanza, nel termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione del dispositivo della sentenza stessa, in conformità a quanto disposto dagli articoli 20, 21 e 22. Se la riassunzione avviene nei termini indicati dal periodo precedente, il processo continua davanti ai nuovi giudici; in difetto, si estingue il grado del processo.
      6. L'estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa. Essa è

 

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sempre dichiarata con sentenza del collegio e si riferisce soltanto al grado del processo in cui è pronunciata.
      7. Il processo riassunto deve rimanere sospeso in attesa del passaggio in giudicato della sentenza in ordine all'eventuale giudizio di impugnazione, come previsto dall'articolo 39, comma 1, lettera a).